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Art 1.
E’ costituita nel Comune di Jesi un associazione
denominata Associazione Culturale Dal Tramonto
all’Alba, con sede legale in Via Monte Tabor, 24
60035 Ancona.
Art 2. L’Associazione non ha fini di
lucro ed opera nell’ambito dei principi sanciti
dalla Costituzione Italiana. La somma di denaro
che verrà annualmente rinnovata, servirà solo
per ripagare il materiale didattico per la
ricerca e lo studio delle tematiche proposte
dell’Associazione e il raggiungimento degli
scopi prefissi dalla stessa.
Art 3. L’Associazione ha come scopo
principale lo studio, la ricerca e la
divulgazione delle tematiche che rientrano
nell’ambito del paranormale, dell’ufologia e
dell’esoterismo; la catalogazione delle
segnalazioni di eventi paranormali o
avvistamenti ufologici e la promozione di visite
e manifestazioni culturali. Gli scopi
dell’Associazione sono realizzati attraverso i
seguenti settori di attività:
INDAGINI:
inchieste sulle segnalazioni di fenomenologie
paranormali, avvistamenti ufologici o qualsiasi
evento o fenomeno insolito. Tali inchieste
avranno per scopo la raccolta di dati e la
verifica della loro attendibilità secondo
un’appropriata metodologia nonché la stesura dei
rapporti d’indagine che costituiscono la base
per ulteriori studi.
ARCHIVIO:
raccolta, conservazione e catalogazione di tutto
il materiale documentario relativo alla
fenomenologia paranormale, ufologica e riguardo
le discipline esoteriche; rapporti d’indagine,
notizie stampa, relazione su studi e ricerche,
testi scientifici rilevanti per lo studio dei
fenomeni paranormali, ufologici o riguardo le
discipline esoteriche, pubblicazioni
specializzate italiane ed estere.
INFORMAZIONE:
promozione all’interno dell’Associazione
dell’informazione sulle argomentazioni trattate
dalla stessa; organizzazione di una struttura
informativa per il miglior accesso ai dati e
alle fonti sulle tematiche che l’Associazione
intende trattare.
DIVULGAZIONE:
contatti con l’esterno dell’Associazione
mediante diffusione di fatti e notizie tramite
conferenze, programmi radiotelevisivi, articoli,
interviste ed attraverso proprie pubblicazioni
sia interne che esterne.
Onde frugare qualsiasi equivoco, l’Associazione
intende collaborare adempiendo scrupolosamente
le direttive che tutti gli organi di pubblica
sicurezza vorranno imporre riguardo l’attività
di ricerca e studio, mantenendo con detti organi
il migliore dei rapporti e garantendo la massima
chiarezza e correttezza. E’ intenzione
dell’Associazione farsi promotrice di azioni
propagandistiche onde far conoscere presso
l’opinione pubblica i fenomeni presi in
considerazione.
Art 4. Possono aderire all’Associazione
tutti i cittadini di nazionalità Italiana o
straniera che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età, i quali acquistano la qualifica di
soci mediante il versamento della quota annua
associativa che sarà stabilita dal Consiglio
Direttivo. L’adesione all’Associazione comporta
l’impegno tassativo di rispettare il presente
Statuto ed i regolamenti deliberati dal
Consiglio Direttivo nonché gli ordini di
servizio.
Art 5. I Soci si distinguono in:
a. Soci fondatori, che sono coloro che hanno
provveduto alla costituzione dell’Associazione
ed alla stipulazione dell' atto costitutivo.
b. Soci sostenitori, che sono coloro che avendo
una passione particolare alle attività e le
ricerche che l’Associazione promuove, vogliono
contribuire con un esborso maggiore rispetto
agli altri al fine di sostenere maggiormente le
spese della stessa.
c. Soci ordinari, che sono coloro che vengono
ammessi all’Associazione previo versamento della
normale quota associativa.
Art 6. I Soci fondatori, sostenitori e
ordinari hanno il diritto:
a. di partecipare
con diritto di voto in Assemblea degli Associati
b. di partecipare
alle attività dell’Associazione
c. di ricevere le
eventuali pubblicazioni cartacee realizzate
dall'Associazione
d. di consultare e
richiedere copie del materiale d’archivio
I soci fondatori, sostenitori e ordinari hanno
il dovere di:
a. osservare le
norme dello Statuto, del Regolamento Interno e
le decisioni degli Organi dell’Associazione
b. offrire la
propria collaborazione per il raggiungimento
degli scopi prefissi dall’Associazione
c. pagare la quota
associativa fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo.
I soci fondatori e sostenitori, a causa
dell’esborso maggiorato per la quota
associativa, avranno diritto a particolari
sconti sulle attività culturali e ricreative
(produzioni su carta stampata, convegni, visite
guidate, cene conviviali) organizzate
dall’Associazione stessa durante lo svolgersi
del rapporto Associativo.
Art 7. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea
degli Associati
b. il Consiglio
Direttivo
c. il Presidente
d. il Vice
Presidente
e. il Segretario
Art 8. L’Assemblea degli Associati è
l’organo deliberante dell’Associazione. E’
composta dai soci in regola con le quote
associative, ed è investita dei più ampi poteri.
Può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea degli Associati delibera in merito
ai bilanci consuntivi e preventivi; propone e
convalida le attività dell’Associazione; elegge
ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo;
propone e delibera le modifiche al presente
Statuto e delibera, eventualmente, lo
scioglimento dell’Associazione.
Art 9. L’Assemblea è convocata dal
Presidente che ne fissa la data dandone notizia
agli associati a mezzo di posta, direttamente,
indirettamente telefonicamente o tramite posta
elettronica comunicando l’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza (di persona o
delega) di almeno la metà degli Associati e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti. L’Assemblea è presieduta dal
Presidente che ha il compito di verificare la
validità della costituzione e delle singole
deliberazioni. Egli è coadiuvato da un
Segretario che deve stendere l’apposito verbale.
Tutte le deliberazioni sono valide se prese a
maggioranza assoluta degli Associati presenti di
persona o per delega.
Art 10. Il Consiglio Direttivo è l’organo
esecutivo dell’Associazione. Esso ha il potere
di coordinare l’azione generale secondo le
deliberazioni dell’Assemblea ed agisce:
a. secondo la
discrezionalità nell’ambito dell’ordinaria
amministrazione;
b. secondo le
deliberazioni dell’Assemblea nell’ambito della
straordinaria amministrazione ed in tutti quei
casi in cui questa abbia espresso particolari
decisioni.
E’ composto da un numero variabile di membri (si
rimanda all’Art.2 del Regolamento Interno)
eletti dall’Assemblea fra i soci ordinari, che
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Si riunisce anche al di fuori della sede sociale
tutte le volte che il Presidente lo reputi
necessario o almeno due consiglieri del
Direttivo ne facciano richiesta. La convocazione
è fatta dal Presidente a mezzo lettera
raccomandata, direttamente, indirettamente o
telefonicamente almeno quindici giorni prima
della data fissata. Le riunioni sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei
consiglieri. Sono valide le delibere prese con
il voto della maggioranza degli intervenuti. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere devono essere prese per iscritto a
pena di nullità ed i verbali sono riportati sui
libri sociali.
Art 11. Il Presidente è eletto fra i
membri del Consiglio Direttivo, dal Consiglio
stesso. Rappresenta legalmente l’Associazione di
fronte agli Associati, ai terzi ed in giudizio;
convoca e dirige le riunioni del Consiglio
Direttivo; cura che siano rese esecutive le
deliberazioni legittimamente prese; ha la firma
legale che può, per taluni affari, delegare ad
altri Soci, sentito il parere del Consiglio
Direttivo. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le sue funzioni sono attribuite al
Vice Presidente.
Art 12. Il Vicepresidente è eletto fra i
membri del Consiglio Direttivo dal Consiglio
stesso. Rappresenta legalmente l’Associazione di
fronte agli Associati, ai terzi e nei casi di
assenza giustificata del Presidente. Può
presiedere quindi le Assemblee e validare le
riunioni del Consiglio Direttivo in assenza del
Presidente.
Art 13. Il Regolamento Interno determina
le modalità di attuazione dello Statuto e deve
essere approvato dall’Assemblea. Può essere
soggetto a parziali e comunque non sostanziali
modifiche a discrezione del Consiglio Direttivo,
tali modifiche saranno comunicate tramite
circolare interna a tutti gli Associati.
Art 14. Tutte le cariche sociali sono
gratuite, e così ogni partecipazione
all’attività dell’Associazione. E’ ammesso solo
il rimborso delle spese incontrate per ragioni
di ufficio. Tali spese devono essere documentate
ed il rimborso va concordato col Consiglio
Direttivo. Sono esenti da qualsiasi tipo di
rimborso le spese amministrative per la gestione
dei distaccamenti regionali che, debbono essere
pienamente autofinanziati.
Art 15. Le entrate dell’Associazione sono
costituite da:
a. quote
associative ordinarie o straordinarie (socio
sostenitore e fondatore)
b. contributi
straordinari e donazioni degli associati e di
terzi
c. proventi da
abbonamenti, vendite di pubblicazioni,
informazioni e studi
Il patrimonio dell’Associazione può essere
costituito da beni mobili, beni immobili e dagli
archivi, ed è gestito dal Consiglio Direttivo.
Art 16. L’eventuale scioglimento
dell’Associazione deve essere deliberato
dall’Assemblea Straordinaria, con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli
associati. In caso di scioglimento, la
liquidazione del patrimonio è affidata a tre
soci nominati dall’Assemblea. Dedotte le
passività, l’eventuale residuo attivo del
patrimonio dovrà essere destinato a pubbliche
opere di assistenza, o solamente per qualsiasi
altro scopo filantropico.
Art 17. In caso di controversie
nell’esecuzione o nell’interpretazione del
presente Statuto, del Regolamento o delle
deliberazioni degli organi dell’Associazione,
tutti gli associati s’impegnano a rimettere la
decisione ad un collegio arbitrale composto da
un arbitro per parte, scelto fra i soci, ed un
Presidente del collegio arbitrale scelto da
questi, ed accertarne l’inappellabile giudizio.
Il collegio arbitrale giudicherà quale
amichevole compositore in forma del tutto
irrituale. E’ escluso in ogni caso il ricorso
all’Autorità giudiziaria. |